Descrizione

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Approfondimenti
L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.
L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.
Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Esempi di inesattezze sono:
- errori di persona
- errori logici o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
- mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.
1) su richiesta motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di 36 rate mensili, secondo il seguente schema:
- fino a 100,00 € nessuna rateizzazione
- da 100,01 € a 500,00 € fino a 3 rate mensili
- da 500,01 € a 3.000,00 € da cinque a dodici rate mensili
- da 3.000,01 € a 6.000,00 € da tredici a ventiquattro rate mensili
- oltre 6.000,00 € da venticinque a trentasei rate mensili.
In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione.
L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
2) la ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente
3) la richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento
4) se l’importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a 50.000,00 € il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria per l’intero importo comprensivo degli interessi
5) la presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade
6) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
7) la proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
