A chi è rivolto
A due persone maggiorenni delle stesso sesso che vogliono chiedere di essere unite civilmente da un Ufficiale di stato civile.
L'unione civile non può essere costituita se:
- una delle due persone è già sposata o ha già un’unione civile
- una delle due persone è interdetta per infermità di mente; se la richiesta di interdizione è stata solo avviata, il pubblico ministero può chiedere di sospendere la costituzione dell’unione civile. In questo caso l’unione civile non può essere celebrata finché la sentenza non è definitiva
- tra le due persone ci sono i rapporti indicati dall’articolo 87, primo comma, del Codice Civile, che vieta "matrimonio basati su rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione, le nozze tra ascendenti e discendenti in linea retta (nonni/nipoti) e tra fratelli e sorelle (germani, consanguinei o uterini)". Inoltre non possono costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso zio e nipote e zia e nipote
- c’è una condanna definitiva per omicidio (consumato o tentato) contro la persona che è sposata o unita civilmente con l’altra parte; se invece c’è solo il rinvio a giudizio, oppure una condanna di primo o secondo grado, oppure una misura cautelare, la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa finché non c’è una sentenza di proscioglimento.
