Cambio o aggiunta di nome e cognome

Cambio o aggiunta di nome e cognome

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:

  • cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
  • modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
  • modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • indicare esattamente il proprio nome in conformità alla volontà o all'uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato.

Approfondimenti

Cambio o aggiunta del cognome

La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

Modifica del proprio nome o cognome

Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:

  • da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.

In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il richiedente deve presentare al prefetto un esempio dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, dove prescritte. A questo punto il Prefetto emetterà Decreto definitivo che dovrà essere annotato, su richiesta dell'interessato, nei propri registri di nascita e nei relativi atti di stato civile e di anagrafe. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, dovrà comunicare il cambiamento all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, così da consentire l’ulteriore aggiornamento degli atti di stato civile e anagrafici.

Richiesta dell'esatta indicazione del nome

I cittadini italiani che, prima del 30 marzo 2001, hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, può dichiarare all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe (articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396).

Per ulteriori informazioni, consulta l'apposita guida al procedimento

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:28.27