A chi è rivolto
Ai cittadini coniugati che vogliono chiedere la separazione o il divorzio di comune accordo.
La richiesta si può fare in Comune solo se non ci sono:
- figli minorenni nati nel matrimonio. Se invece uno dei coniugi ha uno o più figli minorenni nati da un’altra unione la separazione o il divorzio possono essere fatti in Comune
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
In Comune non possono essere pattuti accordi di trasferimento patrimoniale (case, beni).
È invece possibile, davanti all’ufficiale di stato civile prevedere un obbligo di pagamento da parte di uno dei due coniugi (ad esempio di un assegno periodico).
Se ti trovi in una di queste situazioni il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni (è necessario rivolgersi a un avvocato).
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del tribunale.
